CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, 24 NOVEMBRE 2020, N. 26757

Sussiste una responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto eurounitario derivante dal tardivo e parziale recepimento dalla direttiva 2004/80, in quanto si riscontrano le seguenti condizioni:

  1. l’art. 12 § 2 della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera»
  2. sussiste quindi una violazione grave e manifesta del diritto euronitario da parte dello Stato che non abbia implementato un generalizzato sistema di indennizzo pubblico delle vittime di reati violenti
  3. sussiste il nesso causale tra l’omesso completo recepimento della direttiva 2004/80 e il danno patito dalla vittima che non ha potuto ottenere alcun ristoro dagli autori del reato a causa della latitanza degli stessi
  4. la liquidazione dell’indennizzo deve corrispondere a criteri di equità e adeguatezza e l’ammontare dello stesso orienta anche la quantificazione del risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di dare esecuzione alla direttiva 2004/8

EUROPA CHIAMA, ITALIA RISPONDE (TARDI E MALE): CHE LA VITTIMA DA INDENNIZZARE IERI SIA RISARCITA OGGI.

di Valentina Bonini, Professoressa associata di Diritto processuale penale nell’Università di Pisa

Lo Stato italiano, a lungo inadempiente rispetto all’obbligo di trasposizione del diritto dell’Unione racchiuso nella direttiva 2004/80, si trova oggi ad essere condannato dalla Corte di Cassazione a risarcire il danno ad una vittima, a valle di un procedimento lungo e complesso, nel quale forse una maggiore sensibilità per le esigenze e i diritti dell’offeso dal reato avrebbe consigliato e consentito di chiudere prima e meglio questa vicenda giudiziaria, …