CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, 24 NOVEMBRE 2020, N. 26757
Sussiste una responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto eurounitario derivante dal tardivo e parziale recepimento dalla direttiva 2004/80, in quanto si riscontrano le seguenti condizioni:
- l’art. 12 § 2 della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera»
- sussiste quindi una violazione grave e manifesta del diritto euronitario da parte dello Stato che non abbia implementato un generalizzato sistema di indennizzo pubblico delle vittime di reati violenti
- sussiste il nesso causale tra l’omesso completo recepimento della direttiva 2004/80 e il danno patito dalla vittima che non ha potuto ottenere alcun ristoro dagli autori del reato a causa della latitanza degli stessi
- la liquidazione dell’indennizzo deve corrispondere a criteri di equità e adeguatezza e l’ammontare dello stesso orienta anche la quantificazione del risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di dare esecuzione alla direttiva 2004/8
EUROPA CHIAMA, ITALIA RISPONDE (TARDI E MALE): CHE LA VITTIMA DA INDENNIZZARE IERI SIA RISARCITA OGGI.
di Valentina Bonini, Professoressa associata di Diritto processuale penale nell’Università di Pisa
Lo Stato italiano, a lungo inadempiente rispetto all’obbligo di trasposizione del diritto dell’Unione racchiuso nella direttiva 2004/80, si trova oggi ad essere condannato dalla Corte di Cassazione a risarcire il danno ad una vittima, a valle di un procedimento lungo e complesso, nel quale forse una maggiore sensibilità per le esigenze e i diritti dell’offeso dal reato avrebbe consigliato e consentito di chiudere prima e meglio questa vicenda giudiziaria, …