La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo rileva una correlazione tra mancata tutela della vita privata (ex art. 8 CEDU) ed il fenomeno di vittimizzazione secondaria.
Il Giudice indica in questa sentenza, come inteso dalla direttiva 2012 29 UE, quanto siano determinanti per la decisione esclusivamente quegli elementi di vita privata proporzionali e necessari, in quanto rivelatori di situazioni di vita importanti della vittima.
Tale argomento diventa centrale anche per le associazioni che si occupano di vittime: la raccolta di elementi riguardanti la vita privata della vittima da parte degli operatori, deve rimanere focalizzata sulle informazioni strettamente necessarie per svolgere al meglio i percorsi di sostegno o di giustizia riparativa. Travalicare queste specifiche caratteristiche potrebbe infatti portare ad una vittimizzazione secondaria, come descritto in sentenza.